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Ti serve il certificato successorio europeo.

A partire dal 2013 FD Notai ha creato una rete di collaborazioni in ambito
europeo con altri studi notarili e legali di primo livello. Il tuo Certificato
sarà seguito in ogni dettaglio, anche online, in funzione del paese in cui dovrà
essere utilizzato”


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NOTAIO

Paolo Divizia


CERTIFICATO SUCCESSORIO

Cos’è e a cosa serve


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PAOLO DIVIZIA, NOTAIO


UN ESPERTO DI SUCCESSIONI INTERNAZIONALI



Paolo Divizia, ligure e classe 1978.



Opera come Notaio in Bergamo dal 2013, dopo aver superato il concorso notarile
indetto con D.D.G. 2009.

Dal 2015 ad oggi ha maturato ampia pratica nel rilascio di certificati
successori europei.

Laureato con lode presso l’Università degli Studi di Genova all’età di 23 anni,
è stato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano all’età di 25 anni.



LEGGI TUTTO

All’età di 26 anni ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università
Statale degli Studi di Milano – Festa del Perdono, con una tesi
multidisciplinare di diritto commerciale e diritto amministrativo.

Dall’anno 2007 all’anno 2013 è stato Professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Genova.

Dall’anno 2014 collabora con l’Università degli Studi di Bergamo – Cattedra di
Diritto Commerciale della Facoltà di Economia e Commercio. In quest’ambito
accademico è responsabile del Corso Monografico in tema di Fusione fra società.

Dal 2014 al 2017 è stato docente per il Master Societario IPSOA (diretto dal
Prof. Oreste Cagnasso).Dal 2014 è docente per diversi Master EUTEKNE nell’ambito
del diritto societario e della pianificazione successoria dei grandi patrimoni.
Dal 2014 è relatore su tematiche di diritto commerciale per l’Unione Giovani
Dottori Commercialisti presso le sedi di Bergamo e Savona.
Dal 2015 è relatore in Confindustria Bergamo in ambito di pianificazione
successoria e gestione dei grandi patrimoni.
Dal 2015 è notaio di riferimento del Gruppo Opstart per il lancio delle campagne
di equity crowdfunding ed il finanziamento delle start up innovative.
E’ autore di cinque monografie ed oltre quaranta articoli, editi su riviste
scientifiche di rilievo nazionale (IPSOA, Giuffré, Utet, Cedam ed altri).
Il testo dei principali articoli è in free download nella Sezione
“Pubblicazioni”. L’intero portfolio delle conferenze è consultabile nella
Sezione “Portfolio conferenze”.


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CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO



Cos’è e a cosa serve il Certificato Successorio Europeo



COS’È?

Il Certificato Successorio Europeo è stato istituito dal Regolamento UE 4 luglio
2012 n. 650 ed è entrato in vigore dal 17 agosto 2015, in seguito alla
previsione degli appositi moduli di cui al Regolamento (CE) della Commissione 9
dicembre 2014, n. 1329/2014.

E’ un documento utilizzato da eredi, legatari, esecutori testamentari e/o
amministratori di beni ereditari per provare le loro rispettive qualità ed
esercitare diritti e/o poteri in uno Stato Membro dell’Unione Europea diverso da
quello del rilascio. Ha valore di prova.

A COSA SERVE?

Il certificato assicura la prova della qualità giuridica ereditaria a coloro i
quali hanno necessità di rapportarsi con la normativa di uno Stato Membro. Esso
garantisce agli eredi, ai legatari, e agli esecutori testamentari o
amministratori dell’eredità la possibilità di far valere, con semplicità e
celerità, il rispettivo status, conseguendo così quanto di propria spettanza,
ovvero esercitare i propri poteri, ai sensi della legge Italiana.
Nello specifico, il Certificato Successorio Europeo attesta che
all’erede/legatario spetta l’attribuzione di uno o più beni determinati che
compongono l’eredità e che si trovano in tale Stato Membro estero.
Inoltre garantisce all’esecutore testamentario/all’amministratore di eredità la
possibilità di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

QUANDO SERVE?

Il Certificato Successorio Europeo svolge un ruolo di fondamentale importanza
nelle successioni che presentano profili di internazionalità.
Con tale terminologia ci si riferisce a tutte quelle successioni, oggi sempre
più ricorrenti, dove l’eredità è composta da beni siti in più Stati Membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi della vigente normativa di diritto internazionale privato, quando una
successione presenta profili di internazionalità, essa viene regolata dalla
Legge dello Stato Europeo in cui il defunto aveva residenza abituale ovvero, su
espressa scelta del defunto stesso, quella dello Stato Membro di cui egli era
cittadino.
In questi casi il Certificato Successorio Europeo permette all’erede, al
legatario, all’esecutore testamentario o all’amministratore dell’eredità, il
riconoscimento della propria qualità in tutti gli Stati Membri dove sono
collocati i beni ereditari, garantendo la possibilità di adempiere alle
formalità (anche pubblicitarie e trascrizionali nei pubblici registri) richieste
per conseguire la proprietà dei beni, ovvero l’esercizio dei diritti, di
rispettiva spettanza.



 * CASO N.1

 * CASO N.2

 * CASO N.3

Caio da sempre residente in Italia, vedovo e senza figli, possiede in Italia un
immobile e un conto corrente, e in Spagna una casa di villeggiatura.
Redige testamento con cui nomina suo unico erede l’amico Tizio che, alla sua
morte, gli succede nell’intero patrimonio.
La successione presenta profili di internazionalità essendovi beni siti sia in
Italia che in Spagna; ai sensi della normativa di diritto internazionale
privato, la legge applicabile alla successione è quella Italiana, considerato
che Caio da sempre risiedeva in Italia.
Se la Legge Italiana riconosce erede Tizio, lo stesso non può dirsi per la legge
spagnola, non essendovi nessun documento che attesti la qualità di Tizio.
Il Certificato Successorio Europeo, dunque, garantisce il riconoscimento anche
da parte delle autorità spagnole di Tizio quale unico erede di Caio, con la
conseguente possibilità per quest’ultimo di poter conseguire la proprietà ed il
possesso della casa di villeggiatura.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Tizio è unico erede
di Caio e, in ragione di ciò, potranno effettuare tutti gli adempimenti
richiesti dalla legislatura Spagnola (per esempio il pagamento dell’imposta di
successione e la trascrizione e voltura nei registri immobiliari e catastali) al
fine di conseguire la proprietà ed il pieno godimento dell’immobile.

Caio, cittadino tedesco da sempre residente in Italia, sposato con Caia e padre
di Tizio, possiede un conto corrente in Italia, una casa in Spagna e una in
Germania.
Muore senza redigere testamento; ai sensi della legge Italiana gli succedono
quali eredi la moglie e il figlio nelle quote di ½ (un mezzo) ciascuno.
La successione presenta profili di internazionalità perché vi sono beni siti, in
Italia, in Spagna e in Germania; inoltre va considerato che, essendo egli
cittadino tedesco ai sensi della vigente normativa di diritto internazionale
privato, avrebbe potuto optare per l’applicazione alla propria successione della
legge tedesca; tuttavia sempre ai sensi della medesima normativa di diritto
internazionale privato, la legge applicabile alla successione è in questo caso
quella Italiana, considerato che Caio, benché cittadino tedesco, da sempre
risiedeva in Italia e non ha optato per l’assoggettamento della propria alla
legge dello Stato di cui era cittadino.
Nella presente fattispecie, il Certificato Successorio Europeo, garantisce il
riconoscimento anche da parte delle autorità spagnole e tedesche della qualità
di eredi di Caia e di Tizio.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Caia e Tizio sono
eredi universali di Caio nella quota di un mezzo ciascuno e, conseguentemente,
potranno effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla legislatura Spagnola e
tedesca al fine di conseguire la proprietà dei suddetti immobili.

Caio, cittadino italiano residente in Francia, vedovo, padre di Caietto e
Caietta, possiede un conto corrente in Austria e una casa in Germania.
Redige testamento con cui dispone che la propria successione sia regolata dalla
legge italiana, Stato di cui è cittadino, istituendo eredi universali Caietto e
Caietta rispettivamente nella quota di 2/3 (due terzi) e 1/3 (un terzo).
La successione presenta profili di internazionalità perché vi sono beni siti in
Austria e in Germania; inoltre è legittima la scelta di Caio di assoggettare la
propria successione alla legge italiana, essendo egli cittadino italiano
residente in Francia.
Ai sensi della normativa di diritto internazionale privato, la legge applicabile
alla successione è quella Italiana, in ragione della scelta compiuta da Caio nel
proprio testamento.
In questo caso, il Certificato Successorio Europeo, garantisce il riconoscimento
anche da parte delle autorità austriache e tedesche della qualità di eredi di
Caietto e di Caietta.
Infatti, dal Certificato Successorio Europeo risulterà che Caietto e Caietta
sono eredi universali di Caio nella rispettiva quota di due terzi e di un terzo;
conseguentemente, potranno effettuare tutti gli adempimenti richiesti dalla
legislatura austriaca e tedesca al fine di conseguire nel primo caso i fondi
presenti sul conto corrente e, nel secondo, la proprietà dell’immobile, il tutto
in ragione delle quote risultati dal Certificato Successorio Europeo.
Di regola, la presentazione del Certificato Successorio Europeo è sufficiente
per lo sblocco dei fondi sul conto corrente.

CHI LO RILASCIA?

In Italia, ai sensi dell’art. 32 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 competente
al rilascio del Certificato Successorio Europeo è esclusivamente il Notaio, su
richiesta di un erede, di un legatario, di un esecutore testamentario o di un
amministratore dell’eredità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applica a tutte le successioni apertesi a partire dalla data del 17 agosto
2015, che presentino caratteri di internazionalità con qualsiasi Stato Membro
Europeo, compresi Regno Unito ed Irlanda, eccezion fatta per la Danimarca.





LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE CON NOI



Dopo aver ottenuto il Certificato successorio europeo, lo Studio FD Notai ti può
assistere anche nella predisposizione della dichiarazione di successione.



Perché ricorrere a FD Notai per la dichiarazione di successione?



L’ottica perseguita dallo Studio notarile è quella di offrirti una consulenza
preventiva, personalizzata sulla situazione successoria che devi affrontare,
mirante al conseguimento del massimo risparmio fiscale.



Di seguito, ti indichiamo alcune informazioni di base:

CHE COS'É LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di natura fiscale,
con cui viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel
patrimonio del defunto, e vengono così determinate le imposte dovute, sulla base
del quadro normativo in vigore.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono i chiamati
all’eredità (attenzione, non gli eredi), salvo non abbiano dichiarato di volervi
rinunciare, ed i legatari.

Più rare sono le figure degli amministratori dell’eredità, i curatori
dell’eredità giacente e gli esecutori testamentari.

Nel caso in cui vi siano più obbligati a presentare la dichiarazione di
successione (si pensi a tre figli, eredi in parti uguali), è sufficiente che
provveda uno solo di essi.

La materia è regolata dal Testo Unico sulle successioni e donazioni, più
precisamente il d.lgs. n.346 del 1990.

ENTRO QUANDO VA PRESENTATA?

Vi sono sanzioni per il ritardo? E se non la presento?

 

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data
di apertura della successione, ossia dalla data di morte del soggetto.

Se presentata successivamente, espone chi è tenuto a sanzioni di carattere
amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo.

In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa
modificare il patrimonio ereditario. Quindi, se ometto la presentazione della
dichiarazione di successione, non posso ad esempio né vendere, né dividere alcun
bene immobile presente nel patrimonio ereditario. Del pari non posso smobilitare
il conto corrente del defunto.

COME SI PRESENTA?

FD Notai ti può assistere nella presentazione della dichiarazione, oggi da
effettuarsi esclusivamente in modalità digitale.

Non ti devi preoccupare di individuare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente. In particolare, ogni aspetto di internazionalità sarà gestita dallo
Studio notarile (si pensi al defunto residente all’estero ovvero alla presenza
nel patrimonio ereditario di beni siti all’estero), anche in relazione ai
rapporti con altri studi notarili europei (in particolare, Parigi, Costa
Azzurra, Spagna, Baviera e Svizzera) con cui FD Notai lavora.

LE IMPOSTE SONO ELEVATE?

Sulla base imponibile (che lo Studio ti aiuterà a calcolare nel modo corretto),
le aliquote applicabili sono le seguenti:

* 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (presente una
franchigia di 1 mln euro per ciascun beneficiario);

* 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado
(presente una franchigia di 100 mila euro per ciascun fratello o sorella);

* 8% nei confronti degli altri soggetti.

FD Notai inoltre ti illustrerà se ed in quale misura saranno dovute alcune
imposte minori collegate alla presenza di immobili (imposte ipotecarie e
catastali), le quali debbono essere saldate prima della registrazione della
dichiarazione di successione.

Agevolazioni importanti sono previste per i beneficiari di lasciti testamentari
che siano portatori di un handicap considerato grave ai sensi della legge 104
del 1992.

Del pari, sono agevolati gli immobili gravati dal c.d. vincolo delle Belle Arti.

VI SONO ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE?

Non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione i
parenti in linea retta o il coniuge ai quali sia devoluta l’eredità, ammesso che
nell’asse ereditario non siano compresi immobili o diritti reali immobiliari, e
che il patrimonio del defunto non sia di importo superiore a 100.000 euro.

QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?

Cosa devo produrre al Notaio?

 

FD Notai ti indica qui di seguito un elenco dei documenti da presentare:

 * certificato di morte in carta libera per uso dichiarazione di successione;
 * autocertificazione sullo stato di famiglia storico;
 * fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli
   eredi;
 * fotocopia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria
   regionale del de cuius e di tutti gli eredi;
 * atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto e/o
   cointestate con altri soggetti;
 * atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più
   eredi;
 * documenti tecnici sugli immobili intestati al deceduto (planimetrie
   catastali, elaborati planimetrici, mappale, copie accatastamenti DOCFA,
   eventuali variazioni successive);
 * 2 copie autentiche della pubblicazione dell’eventuale testamento;
 * copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
 * fattura dell’avvenuto pagamento delle spese funebri e delle spese mediche;
 * dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui
   ipotecari, conti correnti, libretti, investimenti finanziari, gestioni
   patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, certificati
   di deposito bancari, pronti conto termine;
 * attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi
   dal defunto;
 * dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal
   lavoratore dipendente (es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.);
 * dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse
   (sottoscritta dal commercialista);
 * verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario
   dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio oppure da un pubblico
   ufficiale.

Attenzione! Lo Studio notarile, volta per volta, spiega al Cliente quali
documenti sono necessari in base alla specifica ipotesi e si sostituisce al
Cliente nel reperimento di alcuni documenti, con evidente risparmio di tempo.

Per maggiori informazioni contatta lo Studio FD Notai


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