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Eleonora Capizzi

- Leggi e prassi

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GREEN PASS A LAVORO, VERSO UN UNICO CONTROLLO. IL GARANTE PRIVACY CHIEDE
CHIARIMENTI

Pubblicato il 15 novembre 2021



GREEN PASS A LAVORO: POSSIBILE LA CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO CON UNICO
CONTROLLO PREVENTIVO. L'EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. N.
127/2021, APPROVATO IN SENATO, CONTRASTA PERÒ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PRIVACY. L'AUTORITÀ GARANTE CHIEDE CHIARIMENTI.



Green Pass a lavoro: in arrivo la possibilità per il lavoratore di consegnare la
propria certificazione in azienda, con un unico controllo sulla sua validità
fino alla scadenza.

Lo stabilisce un emendamento al Decreto Green Pass, inserito dal Senato in sede
di conversione, che punta a semplificare le procedure dei controlli e ad evitare
le verifiche giornaliere previste attualmente.

L’obbligo di Green Pass a lavoro, si ricorda, è stato introdotto dal DL n.
127/2021 sia per i lavoratori pubblici che privati ed è in vigore dallo scorso
15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, salve ulteriori proroghe.

Ad oggi i controlli sulle certificazioni verdi vengono eseguiti soltanto sui
lavoratori che effettivamente si presentano a lavoro, esclusi quindi i
dipendenti in smart working e gli assenti.

Tra l’altro, gli strumenti di verifica, una fra tutti l’applicazione
VerificaC19, non possono conservare i dati raccolti relativi alle certificazioni
e li cancellano automaticamente passato un certo lasso di tempo.



Salvo riallineamenti dell’ultima ora, con la conversione del Decreto Green Pass
sarà invece possibile sia una verifica unica sulla validità della certificazione
sia la conservazione delle informazioni acquisite.

Una norma del genere non adeguatamente approfondita, secondo il Garante della
Privacy, determina però diversi problemi, soprattutto in ordine alla violazione
del divieto di conservazione dei dati sanitari per scopi diversi da quelli
medici.

L’allarme arriva con la segnalazione dell’11 novembre 2021, con la quale
l’Autorità ha richiesto di eliminare le criticità contenute nell’emendamento,
invitando Parlamento e Governo a precisare meglio il contenuto della norma entro
il del 20 novembre, il termine per la conversione trascorso il quale il Decreto
perderà efficacia.




GREEN PASS A LAVORO: SI VA VERSO UN UNICO CONTROLLO. IL GARANTE PRIVACY CHIEDE
CHIARIMENTI

La raccolta una tantum dei Green Pass da parte dei datori di lavoro non solo
inficia la privacy dei lavoratori, ma snatura di fatto la stessa funzione del
controllo delle certificazioni.

A segnalare le criticità relative alla modifica al Decreto Green Pass n.
127/2021 apportata in Senato è l’Autorità Garante della Privacy, con la
segnalazione dell’11 novembre.

L’emendamento in esame recita testualmente:

> “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente
> comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di
> lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che
> consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa
> validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di
> lavoro”.

Questa nuova previsione, se non opportunamente approfondita e raccordata a
ulteriori specificazioni, secondo il Garante della Privacy, rende il trattamento
dei relativi dati non del tutto proporzionato, perché non pienamente funzionale
rispetto alle finalità perseguite.

I controlli sul Green Pass da parte del datore di lavoro, infatti, risultano
efficaci quando sono eseguiti periodicamente.

Una verifica a priori su tutte le certificazioni, quindi, non farebbe emergere
eventuali positività sopravvenute al virus e metterebbe a rischio la funzione
principale dell’obbligo.

Inoltre, e questo è stato un principio più volte richiamato dal Garante, la
raccolta delle copie dei Green Pass contrasta con il disposto del Regolamento
(UE) 2021/953 che, al Considerando 48, vieta la conservazione di dati sanitari
per scopi diversi da quelli medici.



Il Regolamento, infatti, stabilisce che:

> “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati
> personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica
> non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente
> regolamento”.


GREEN PASS, LA CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO METTE A RISCHIO LA PRIVACY DEL
LAVORATORE

Il divieto di raccogliere preventivamente i Green Pass, in luogo della verifica
della validità volta per volta all’ingresso nei luoghi di lavoro, mette a
rischio la riservatezza dei dipendenti anche in maniera “indiretta”.

Dalla data di scadenza della certificazione verde, infatti, il datore di lavoro
può facilmente desumere se il dipendente si sia sottoposto ad tampone, sia
guarito dall’infezione o si sia vaccinato.



> “In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così
> fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata
> delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente
> pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine
> all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta
> vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).”

Queste le considerazioni del Garante della Privacy in merito al rischio di
discriminazione che determina una modifica di questo tenore. Un rischio che, tra
l’altro, è ancora più accentuato dal contesto lavorativo in cui l’obbligo viene
applicato.

Infine, a chiusura del proprio ragionamento, il Garante precisa che a nulla
rileva “il presunto consenso implicito del lavoratore” che la consegna
volontariamente il proprio certificato.



Con riguardo alla a protezione dei dati personali, infatti, il consenso del
dipendente non può essere considerato un presupposto di liceità, visto lo
sbilanciamento riconosciuto nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

Garante della Privacy - segnalazione dell’11 novembre 2021
Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di
consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della
certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai
controlli, per tutta la durata della validità del certificato


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