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Indagini Concorrenza sleale, agente commerciale, ex dipendente, socio.
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INVESTIGAZIONI CONCORRENZA SLEALE, IDFOX INVESTIGAZIONI DAL 1991,
TEL.+3902344223.




INVESTIGAZIONI CONCORRENZA SLEALE DIPENDENTI, PARTNER COMMERCIALE,  SOCI, AGENTE
DI COMMERCIO.  IDFOX INVESTIGAZIONI DAL 1991, TEL.02344223. ESPERTI E COMPETENTI
INVESTIGAZIONI AZIENDALI PER SCOPRIRE ATTI DI CONCORRENZA SLEALE DA PARTE DI
DIPENDENTI, EX DIPENDENTI, COLLABORATORI, SOCI. CONCORRENZA SLEALE AGENTE DI
COMMERCIO





LA CONCORRENZA È UNA DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LIBERO MERCATO. OLTRE
AD ESSERE LECITA, ENTRO DETERMINATI LIMITI, È IL PRINCIPALE DETERRENTE ALLA
FORMAZIONE DEI MONOPOLI E PERTANTO VIENE TUTELATA E REGOLAMENTATA

* QUANDO SI PARLA DI CONCORRENZA SLEALE

* QUANDO UN AGENTE DI COMMERCIO PRATICA CONCORRENZA SLEALE

* COME INDAGARE?

QUANDO SI PARLA DI CONCORRENZA SLEALE

IN GENERE, SI PARLA DI CONCORRENZA SLEALE QUANDO UN CONCORRENTE METTE IN ATTO
ATTEGGIAMENTI DI COMPETIZIONE FINALIZZATI A DANNEGGIARE UN ALTRO 'COMPETITOR'.
IL PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA È COSTITUITO DALL'ARTICOLO 2598
DEL CODICE CIVILE; IN PARTICOLARE, IL DISPOSITIVO STABILISCE CHE CHIUNQUE "USA
NOMI O SEGNI DISTINTIVI IDONEI A PRODURRE CONFUSIONE CON I NOMI O I SEGNI
DISTINTIVI LEGITTIMAMENTE USATI DA ALTRI, O IMITA SERVILMENTE I PRODOTTI DI UN
CONCORRENTE, O COMPIE CON QUALSIASI ALTRO MEZZO ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE
CON I PRODOTTI E CON L'ATTIVITÀ DI UN CONCORRENTE" COMPIE UN ATTO DI CONCORRENZA
SLEALE".

LO STESSO DICASI PER CHI "DIFFONDE NOTIZIE E APPREZZAMENTI SUI PRODOTTI E
SULL'ATTIVITÀ DI UN CONCORRENTE, IDONEI A DETERMINARNE IL DISCREDITO, O SI
APPROPRIA DI PREGI DEI PRODOTTI O DELL'IMPRESA DI UN CONCORRENTE" O, PIÙ IN
GENERALE, "SI VALE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DI OGNI ALTRO MEZZO NON
CONFORME AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEO A DANNEGGIARE
L'ALTRUI AZIENDA".

SI PUÒ PARLARE DI CONCORRENZA SLEALE ANCHE NEI CASI IN CUI VIENE VIOLATO IL
PATTO DI NON CONCORRENZA; QUESTI, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 2125 DEL
CODICE CIVILE, RAPPRESENTA "IL PATTO CON IL QUALE SI LIMITA LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ DEL PRESTATORE DI LAVORO, PER IL TEMPO SUCCESSIVO ALLA CESSAZIONE
DEL CONTRATTO

". L'ACCORDO È NULLO SE NON VIENE REDATTO IN FORMA SCRITTA E NON PREVEDA UN
CORRISPETTIVO A FAVORE DEL DIPENDENTE; IN AGGIUNTA, IL VINCOLO DEVE ESSERE
CIRCOSCRITTO A PRECISI LIMITI DI TEMPO, DI OGGETTO E DI LUOGO. "LA DURATA DEL
VINCOLO" - COME STABILITO DAL COMMA 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO - "NON PUÒ ESSERE
SUPERIORE A CINQUE ANNI, SE SI TRATTA DI DIRIGENTI, E A TRE ANNI NEGLI ALTRI
CASI. SE È PATTUITA UNA DURATA MAGGIORE, ESSA SI RIDUCE NELLA MISURA
SUINDICATA". LE STESSE DISPOSIZIONI VENGONO RIBADITE ANCHE DALL'ARTICOLO 2596
DEL C.C. INERENTE AI "LIMITI CONTRATTUALI DELLA CONCORRENZA".

QUANDO UN AGENTE DI COMMERCIO PRATICA CONCORRENZA SLEALE

LA CONCORRENZA SLEALE PUÒ RIGUARDARE UNA VASTA GAMMA DI FIGURE PROFESSIONALI,
TRA I QUALI L'AGENTE DI COMMERCIO. QUEST'ULTIMO È UN IMPRENDITORE

LA CUI FUNZIONE PRIMARIA È QUELLA DI PROMUOVERE LA STIPULA DI CONTRATTI
COMMERCIALI TRA UN'AZIENDA E I POTENZIALI CLIENTI DI QUEST'ULTIMA. L'ATTIVITÀ
DELL'AGENTE DI COMMERCIO SI SVILUPPA ALL'INTERNO DI UNA DETERMINATA AREA
GEOGRAFICA E DEVE RIENTRARE ENTRO SPECIFICI LIMITI E VINCOLI. ANCHE IN QUESTO
CASO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO È RAPPRESENTATA DAL CODICE CIVILE; L'ARTICOLO
1742 STABILISCE CHE CON IL CONTRATTO DI AGENZIA, L'AGENTE DI COMMERCIO "ASSUME
STABILMENTE L'INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL'ALTRA, VERSO RETRIBUZIONE,
LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI IN UNA ZONA DETERMINATA".

L'AGENTE DI COMMERCIO "HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUANDO L'OPERAZIONE È STATA
CONCLUSA PER EFFETTO DEL SUO INTERVENTO" ANCHE QUANDO SI TRATTA DI "AFFARI
CONCLUSI DAL PREPONENTE CON TERZI CHE L'AGENTE AVEVA IN PRECEDENZA ACQUISITO
COME CLIENTI PER AFFARI DELLO STESSO TIPO O APPARTENENTI ALLA ZONA O ALLA
CATEGORIA O GRUPPO DI CLIENTI RISERVATI ALL'AGENTE", SECONDO LE DISPOSIZIONI
PREVISTE DALL'ARTICOLO 1748 DEL CODICE CIVILE. DI CONTRO NON PUÒ RISCUOTERE I
CREDITI DEL MANDANTE; QUALORA SIA AUTORIZZATO A FARLO, NON HA DIRITTO AD
APPLICARE SCONTI O DILAZIONI.

L'ARTICOLO 1743 DEL CODICE CIVILE STABILISCE CHE UN'AZIENDA "NON PUÒ VALERSI
CONTEMPORANEAMENTE DI PIÙ AGENTI NELLA STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO DI
ATTIVITÀ"; ALLO STESSO MODO, "L'AGENTE PUÒ ASSUMERE L'INCARICO DI TRATTARE NELLA
STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO GLI AFFARI DI PIÙ IMPRESE IN CONCORRENZA TRA
LORO".

PER TANTO, ALLA LUCE DI QUANTO SOTTOLINEATO FIN QUI, LA CONCORRENZA SLEALE DA
PARTE DI UN AGENTE DI COMMERCIO SI CONCRETIZZA NEL MOMENTO IN CUI QUESTI CERCA
DI CONCLUDERE UN ACCORDO IN UN'AREA GEOGRAFICA AL DI FUORI DELLA PROPRIA
COMPETENZA OPPURE PER CONTO DI DUE AZIENDE CONCORRENTI (IN QUANTO OPERATIVE
SULLO STESSO TERRITORIO O ALL'INTERNO DELLO STESSO SETTORE DI MERCATO).

ANCHE L'UTILIZZO INDEBITO DI INFORMAZIONI RISERVATE PUÒ RAPPRESENTARE UN ATTO DI
CONCORRENZA SLEALE DA PARTE DI UN AGENTE DI COMMERCIO; A TAL PROPOSITO, È
POSSIBILE CITARE UNA SENTENZA DEL 26 MARZO 2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
A CONFERMA DI QUANTO DECISO DAL TRIBUNALE DI MODENA. IN SINTESI, IL 'CASO' È IL
SEGUENTE: UNA SOCIETÀ (BETA) SI AVVALE DEI SERVIZI DI UN'AGENZIA (ALFA);
QUEST'ULTIMA FONDA, ASSIEME AD ALCUNI SOCI IN USCITA DA BETA, UNA NUOVA SOCIETÀ,
SFRUTTANDO LE INFORMAZIONI ACQUISITE INTERNAMENTE DAGLI AGENTI DURANTE IL
PERIODO DI COLLABORAZIONE CON ALFA. SECONDO LA CORTE, TALE COMPORTAMENTO
CONFIGURA UN ATTO DI CONCORRENZA SLEALE, IN QUANTO LE INFORMAZIONI NON ERANO
PATRIMONIO PERSONALE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO E PER TANTO SAREBBERO DOVUTE
RESTARE CONFIDENZIALI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL CONTRATTO STIPULATO TRA ALFA
E BETA. IN CONCRETO, IL PRIMO HA UTILIZZATO INDEBITAMENTE LE INFORMAZIONI
OTTENUTE PER STORNARE LA CLIENTELA DI BETA E FARLA PROPRIA TRAMITE MEZZI NON
CONFORMI AL PRINCIPIO DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE.

COME INDAGARE?

NEL CASO IN CUI IL TITOLARE DI UN'AZIENDA SOSPETTI CHE UN AGENTE DI COMMERCIO
STIA INFRANGENDO I PRINCIPI DELLA CONCORRENZA LEALE A PROPRIO DANNO PUÒ DARE
MANDATO AD UN'AGENZIA DI INVESTIGAZIONI PRIVATA DI SVOLGERE DELLE INDAGINI DI
CONTROLLO (IL MANDATO PUÒ ESSERE CONFERITO IN PRIMA PERSONA O TRAMITE UN LEGALE
RAPPRESENTANTE).

LA PRIMA FASE INVESTIGATIVA CONSISTE NELL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE ALL'AGENTE DI COMMERCIO DA SOTTOPORRE AD INDAGINE. VENGONO ACQUISITI
GLI ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE E, QUALORA SIANO PRESENTI, GLI EVENTUALI
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE STIPULATI DALL'AZIENDA DEL MANDANTE E LO STESSO
AGENTE. CIÒ È NECESSARIO NEL MOMENTO IN CUI SI SOSPETTA CHE QUEST'ULTIMO ABBIA
POTUTO CARPIRE E UTILIZZARE IN MANIERA INDEBITA INFORMAZIONI E DATI SENSIBILI
ACQUISITI DURANTE IL RAPPORTO CON L'AZIENDA.

GLI AGENTI INTEGRANO LE PROCEDURE DI INDAGINE CON LA SUPERVISIONE ATTIVA E
PASSIVA DEL SOGGETTO (OSSIA PEDINAMENTO E APPOSTAMENTO) AL FINE DI REGISTRARNE
GLI SPOSTAMENTI E LE AZIONI, COLLOCANDOLE IN UN PRECISO ARCO TEMPORALE. QUESTO
PASSAGGIO PUÒ RIVELARSI PARTICOLARMENTE UTILE PER DETERMINARE SE L'AGENTE
OLTREPASSATO I LIMITI DELLA PROPRIA AREA DI COMPETENZA O VINCOLI DI ALTRO
GENERE. NON MENO IMPORTANTE È LA RICERCA DI PROVE DI FORME ALTERNATIVE DI
INTROITO, CHE POSSONO CERTIFICARE L'ESISTENZA DI UN CONTRATTO STIPULATO CON UNA
SOCIETÀ CONCORRENTE DURANTE IL PERIODO DI COLLABORAZIONE CON L'AZIENDA MANDANTE
DELLE INDAGINI. UNA VOLTA PORTATO A TERMINE L'INTERO ITER INVESTIGATIVO, GLI
AGENTI COMPILANO UNA RELAZIONE FINALE, ALL'INTERNO DELLA QUALE VENGONO DESCRITTI
IL LAVORO SVOLTO ED I RISULTATI OTTENUTI. TALE DOCUMENTO RAPPRESENTA UNA RISORSA
IMPORTANTE NELLE MANI DEL MANDANTE, SOPRATTUTTO QUALORA INSORGANO CONTROVERSIE
LEGALI A SEGUITO DELL'INTERRUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA O VENGA FORMULATA
UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.



LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA NEL DIRITTO ITALIANO[4]

CONCORRENZA SLEALE (DIRITTO COMMERCIALE))

QUESTA VOCE O SEZIONE SULL'ARGOMENTO ECONOMIA AZIENDALE NON CITA LE FONTI
NECESSARIE O QUELLE PRESENTI SONO INSUFFICIENTI.



1. NUMEROSITÀ DEGLI OPERATORI, SIA PER QUANTO RIGUARDA I VENDITORI CHE PER
QUANTO RIGUARDA GLI ACQUIRENTI.

2. LIBERTÀ DI INGRESSO E ASSENZA DI BARRIERE. SE MANCA QUESTO REQUISITO, SI
PARLA DI CONCORRENZA IMPERFETTA.

3. OMOGENEITÀ DEL PRODOTTO. SE MANCA QUESTO REQUISITO, SI PARLA DI CONCORRENZA
MONOPOLISTICA.

4. PERFETTA INFORMAZIONE E TRASPARENZA DEL MERCATO.

5. SIMULTANEITÀ DELLE CONTRATTAZIONI, IN SEGUITO A UNA FASE DI TRATTATIVE CHE
PERMETTA A TUTTI GLI OPERATORI DI OTTENERE L'INFORMAZIONE NECESSARIA.

È EVIDENTE CHE SI TRATTA DI CONDIZIONI DIFFICILMENTE RISCONTRABILI NELLA REALTÀ,
DUNQUE PURAMENTE IDEALI.

REALIZZAZIONE



NELLA CONCORRENZA PERFETTA OGNI OPERATORE CONSIDERA IL PREZZO COME UN DATO NON
MODIFICABILE. IL MERCATO RAGGIUNGE UNA POSIZIONE DI EQUILIBRIO QUANDO LE
TRANSAZIONI AVVENGONO AL PREZZO CHE RENDE UGUALI LE QUANTITÀ DOMANDATE E
OFFERTE, OSSIA IL PREZZO DI EQUILIBRIO.[3]

LE CARATTERISTICHE DEL PREZZO DI EQUILIBRIO SONO:

1. UNICITÀ: TUTTE LE UNITÀ DEL PRODOTTO SONO VENDUTE ALLO STESSO PREZZO.

2. ESISTENZA: IL PREZZO DI EQUILIBRIO DEVE ESSERE ANCHE SIGNIFICATIVO DAL PUNTO
DI VISTA ECONOMICO; UN PREZZO TALE PER CUI I COSTI NON VERREBBERO COPERTI DAI
RICAVI SIGNIFICA CHE LA MERCE NON VERRÀ NEANCHE PRODOTTA.

3. STABILITÀ: SE RAGGIUNTO SPONTANEAMENTE ATTRAVERSO LE CONTRATTAZIONI, IL
PREZZO È STABILE; AL CONTRARIO, IL PREZZO È INSTABILE QUANDO I PRODUTTORI NON
RIESCONO A REGOLARE RAPIDAMENTE L'OFFERTA, COSÌ CHE IL PREZZO È DESTINATO A
OSCILLARE PER SEMPRE.

SI CONSIDERA COMPIUTAMENTE REALIZZATA IN UN SISTEMA ECONOMICO ALLORCHÉ LA
DOMANDA E L'OFFERTA SONO PARTICOLARMENTE ELASTICHE, SICCHÉ IL PREZZO DEI BENI O
SERVIZI TENDE AD AVVICINARSI AL COSTO MARGINALE.

TIPI E FORME DI CONCORRENZA

IN VERITÀ ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE, O GRADI, DI CONCORRENZA. UNA PARTICOLARE
FORMA È LA CONCORRENZA PERFETTA: CON ESSA SI INTENDE UNA CONDIZIONE IDEALE DEL
MERCATO, NELLA QUALE LA COMPETIZIONE TRA LE IMPRESE INDUCE UNA DISCESA DEL
PREZZO D'ACQUISTO CHE EQUIVALE AL COSTO MARGINALE.









































IN ECONOMIA, LA CONCORRENZA È QUELLA CONDIZIONE NELLA QUALE PIÙ IMPRESE
COMPETONO, CON PARI DIRITTI LEGALI, SUL MEDESIMO MERCATO.

NELLA TEORIZZAZIONE ECONOMICA, LA CONCORRENZA VIENE INTESA COME L'INCONTRO
IDEALE TRA DOMANDA E OFFERTA, PRODUCENDO I MEDESIMI BENI O SERVIZI (OFFERTA) CHE
SODDISFANO UNA PLURALITÀ DI ACQUIRENTI (DOMANDA); IN SITUAZIONE DI CONCORRENZA,
NESSUNO DEGLI OPERATORI È IN GRADO DI INFLUENZARE L'ANDAMENTO DELLE
CONTRATTAZIONI CON LE PROPRIE DECISIONI.

SONO PREVISTE DELLE TUTELE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE: AD ESEMPIO, SONO
VIETATE LE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA SULLA BASE DELL'ART. 81 N. 1 DEL
TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE[1] (OGGI ART. 101 DEL TFUE).[2]

ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL CONCETTO



IL CONCETTO DI CONCORRENZA VENNE ELABORATO DAI CRITICI DEL MERCANTILISMO A
PARTIRE DALLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO, QUALE NATURALE RISULTATO DELLE
LIBERTÀ FONDAMENTALI DELL'INDIVIDUO, IN CONTRAPPOSIZIONE ALL'ECONOMIA DIRIGISTA
NELLA QUALE LO STATO DETERMINA COSA E QUANTO PRODURRE.

DIVERSI ESPONENTI DELL'ECONOMIA CLASSICA RITENEVANO CHE IL MERCATO IN SÉ SIA IN
GRADO DI REGOLARSI AUTONOMAMENTE; IN PROPOSITO ADAM SMITH SCRIVEVA:

«PURA CONCORRENZA VUOL DIRE COMPENSO A COLORO CHE FORNISCONO I BENI MIGLIORI AL
PREZZO PIÙ BASSO. ESSA OFFRE UN COMPENSO IMMEDIATO E NATURALE CHE UNA FOLLA DI
RIVALI SI AFFANNA AD OTTENERE, ED AGISCE CON PIÙ GRANDE EFFICACIA DI UNA
PUNIZIONE DISTANTE, DALLA QUALE CIASCUNO PUÒ SPERARE DI SFUGGIRE»

(ADAM SMITH, LA RICCHEZZA DELLE NAZIONI)

LA CONCORRENZA, QUINDI, SAREBBE IN GRADO DI REGOLARE DA SOLA I MECCANISMI
DELL'ECONOMIA; INOLTRE, IL SINGOLO, PERSEGUENDO IL PROPRIO INTERESSE
INDIVIDUALE, FAREBBE ALTRESÌ IL BENE DELLA COLLETTIVITÀ, SECONDO UNA NOTA
MASSIMA DI JEREMY BENTHAM: "GENERALMENTE NON VI È NESSUNO CHE CONOSCE I VOSTRI
INTERESSI MEGLIO DI VOI STESSI, E NESSUNO CHE SIA DISPOSTO CON ALTRETTANTO
ARDORE E COSTANZA A PERSEGUIRLI".

LE TESI SUESPOSTE, IN RAPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PREZZO, POSSONO ESSERE COSÌ
RIASSUNTE:

* NELLA CONCORRENZA PERFETTA OGNI PREZZO DI MERCATO È UGUALE AL COSTO
(MARGINALE)

* OGNI IMPRESA, SOTTO LO STIMOLO DELLA CONCORRENZA, CERCA DI RIDURRE I COSTI AL
MINIMO, OTTIMIZZANDO I FATTORI DELLA PRODUZIONE

* I CONSUMATORI, CON LA LORO DOMANDA, ORIENTANO LA PRODUZIONE NEL SENSO PIÙ
VANTAGGIOSO ALLA MASSIMA SODDISFAZIONE DEL CONSUMO

SECONDO GLI ECONOMISTI DELLA SCUOLA NEOCLASSICA QUESTI TRE SAREBBERO I VANTAGGI
PRINCIPALI APPORTATI DALLA CONCORRENZA ALL'ECONOMIA. IN SINTESI ESSI POSSONO
ESSERE ESEMPLIFICATI IN DUE FINALITÀ PRINCIPALI: L'INCREMENTO AL MASSIMO DEL
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI (ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE DEI
FATTORI DELLA PRODUZIONE) E L'ELIMINAZIONE (ATTRAVERSO LA COMPETIZIONE) DI QUEI
CONCORRENTI CHE NON RIESCONO A CONSEGUIRE IL PRIMO OBIETTIVO.

SEMPRE SECONDO LA TEORIA NEOCLASSICA, LA CONCORRENZA ELIMINA I REDDITI NON
GUADAGNATI, ASSICURANDO COSÌ UN IMPORTANTE FATTORE DI GIUSTIZIA SOCIALE.[3]

LE TEORIE SUESPOSTE SONO STATE OGGETTO DI ACCESA CRITICA E CONFUTAZIONE GIÀ
VERSO LA FINE DELL'OTTOCENTO, ALLORCHÉ SI È EVIDENZIATO CHE LA TEORIA DELLA
CONCORRENZA PURA SAREBBE VALIDA ESCLUSIVAMENTE IN SITUAZIONI STATICHE E NON
POTREBBE, PERTANTO, TROVARE UNA REALE APPLICAZIONE NELL'ANALISI DELLE ECONOMIE
REALI, PER DEFINIZIONE DINAMICHE. LE CRITICHE PIÙ APPROFONDITE SONO STATE
ELABORATE SOPRATTUTTO DA JOSEPH SCHUMPETER E JOHN MAYNARD KEYNES.

ESSI MISERO IN DUBBIO CHE FOSSE IN REALTÀ REALIZZABILE UNA CONCORRENZA PERFETTA,
GIUNGENDO INVECE A SOSTENERE CHE TALE IDEALE ERA IRREALIZZABILE E PURAMENTE
UTOPICO[SENZA FONTE].

L'INTERPRETAZIONE MARXIANA DELLA CONCORRENZA È RADICALMENTE DIVERSA. SECONDO
QUESTA TEORIA LA CONCORRENZA PERFETTA RIGUARDA SOLO I RAPPORTI DI FORZA TRA I
CAPITALISTI E NON ELIMINA LO SFRUTTAMENTO AI DANNI DEI LAVORATORI.[3]

IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA LASCIAVA "DEL TUTTO IMPREGIUDICATO IL REGIME DI
PROPRIETÀ ESISTENTE NEGLI STATI MEMBRI" (ART. 295). LE PRIVATIZZAZIONI,
INIZIALMENTE NON IMPOSTE OBBLIGATORIAMENTE DAL TRATTATO, FURONO INCENTIVATE DAL
DIVIETO DI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE PUBBLICHE, DAL PATTO DI STABILITÀ ("GLI
STATI MEMBRI DEVONO EVITARE DISAVANZI PUBBLICI ECCESSIVI", ART. 126 TFUE), DALLE
DIRETTIVE CHE ATTUARONO IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE FRA REGOLAZIONE E GESTIONE
(ES. NEL TRASPORTO FERROVIARIO), NORMATIVA ANCH'ESSA CONTRARIA ALLO
STATO-IMPRENDITORE. INFINE, IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA ESTESE IL DIVIETO DI
MONOPOLIO ANCHE AL SETTORE PUBBLICO, STABILENDO CHE I SETTORI PUBBLICI DOVESSERO
ESSERE LIBERALIZZATI PRIMA DELLA PRIVATIZZAZIONE, AL FINE DI EVITARE IL
PASSAGGIO DA UN MONOPOLIO PUBBLICO A UNO PRIVATO CHE AVREBBE RICHIESTO ULTERIORI
INTERVENTI DI REGOLAZIONE A TUTELA DELL'INTERESSE ECONOMICO GENERALE.

REQUISITI ESSENZIALI

AFFINCHÉ SI POSSA PARLARE DI CONCORRENZA, SI DEVONO VERIFICARE I SEGUENTI
REQUISITI:[3]

IN UN MODELLO DI CONCORRENZA PERFETTA SI VERIFICA CHE: P=CMA (DOVE P=PREZZO E
CMA=COSTO MARGINALE).

ESSO TUTTAVIA È STATO PROFONDO OGGETTO DI DIBATTITO E AL GIORNO D'OGGI VIENE
CONSIDERATO PURAMENTE UTOPICO, MENTRE APPARE CONCRETAMENTE REALIZZABILE UNA
CONCORRENZA IMPERFETTA (COSIDDETTA "REASONABLE COMPETITION"), NELLA QUALE CIOÈ
IL PREZZO SI ABBASSA VERSO IL COSTO MARGINALE, SENZA PERALTRO ESSERE AD ESSO
EQUIVALENTE.

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA NEL DIRITTO ITALIANO[4]



ALLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SONO SOGGETTI TUTTI GLI IMPRENDITORI, ANCHE SE
PICCOLI O AGRICOLI.

IL LEGISLATORE ITALIANO FISSA ALCUNI PRINCIPI GUIDA, PARTENDO DAL PRESUPPOSTO
DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA (ART. 41 COST.):

1. CONSENTE LIMITAZIONI LEGALI DELLA CONCORRENZA PER FINI DI UTILITÀ SOCIALE
(ART. 4, 3O COMMA, COST.) E LA CREAZIONE DI MONOPOLI LEGALI IN SETTORI SPECIFICI
(ART. 43 COST.);

2. CONSENTE LIMITAZIONI NEGOZIALI DELLA CONCORRENZA, PURCHÉ NON COMPORTINO LA
COMPLETA RINUNCIA ALLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRESENTE E FUTURA (ART.
2596);

3. ASSICURA L'ORDINATO E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA CONCORRENZA NEL SISTEMA
ECONOMICO ATTRAVERSO LA REPRESSIONE DEGLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.

DA QUESTI PUNTI MANCA UNA NORMATIVA ANTIMONOPOLISTICA, CHE È STATA COLMATA
PARZIALMENTE DALLA DISCIPLINA ANTITRUST DELLA CEE (LIMITATAMENTE AL MERCATO
COMUNE) E PIÙ A FONDO DALLA LEGGE 10-10-1990, N. 287.

L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE ATTRIBUISCE ALLO STATO LA COMPETENZA ESCLUSIVA IN
MATERIA DI CONCORRENZA. FU INTRODOTTO CON LEGGE COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3 PER
RECEPIRE L'ART. 86 DEL TRATTATO CE, CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE O DI
MANTENERE REGOLAZIONI CONTRARIE ALLA LIBERA CONCORRENZA A FAVORE DELLE IMPRESE
PUBBLICHE O PRIVILEGIATE DA DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI.

LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA. LA DISCIPLINA ITALIANA E COMUNITARIA

IL PRINCIPIO CARDINE DELLA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA DELL'UNIONE EUROPEA È
CHE LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA E LA COMPETIZIONE TRA IMPRESE NON POSSONO
TRADURSI IN ATTI E COMPORTAMENTI CHE PREGIUDICANO SIGNIFICATIVAMENTE E A LUNGO
LO SVOLGIMENTO DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO. AD OGNI MODO, TALE LEGISLAZIONE
RIGUARDA SOLAMENTE IL MERCATO COMUNITARIO.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE HA RECEPITO TALE PRINCIPIO FONDAMENTALE NELLA LEGGE
10-10-1990, N. 287. A QUESTA SI SONO AGGIUNTE NORME SPECIFICHE A GARANTIRE IL
PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DI MASSA, RELATIVE ALL'EDITORIA E AL SETTORE
RADIOTELEVISIVO.

LA LEGGE 287/1990 HA ISTITUITO UN APPOSITO ORGANO PUBBLICO INDIPENDENTE:
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. QUESTA VIGILA SUL RISPETTO
DELLA NORMATIVA ANTITRUST E COMMINA LE SANZIONI NECESSARIE.

LA DISCIPLINA ITALIANA HA CARATTERE RESIDUALE, APPLICANDOSI SOLO AL MERCATO
ESCLUSIVAMENTE LOCALE, POICHÉ SONO LE NORME DELL'UNIONE CHE REGOLANO IL MERCATO
COMUNITARIO.

LE SINGOLE FATTISPECIE

I TRE FENOMENI RILEVANTI PER LA DISCIPLINA ANTIMONOPOLISTICA NAZIONALE SONO:

1. LE INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA;

2. L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE;

3. LE CONCENTRAZIONI.

LE INTESE SONO ACCORDI TRA IMPRESE TALI DA LIMITARE LA PROPRIA LIBERTÀ DI AZIONE
SUL MERCATO. LE INTESE ANTICONCORRENZIALI NON SONO SEMPRE VIETATE: SONO VIETATE
SOLO QUELLE INTESE CHE "ABBIANO PER OGGETTO O PER EFFETTO DI IMPEDIRE,
RESTRINGERE O FALSARE IN MANIERA CONSISTENTE IL GIOCO DELLA CONCORRENZA"
ALL'INTERNO DEL MERCATO O IN UNA SUA PARTE RILEVANTE (ARTT. 2 LEGGE 287/1990 E
81 TRATTATO CE). LE INTESE VIETATE SONO NULLE; CHIUNQUE PUÒ AGIRE IN GIUDIZIO
PER FARNE ACCERTARE LA NULLITÀ. L'AUTORITÀ ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER LA
RIMOZIONE DEGLI EFFETTI ANTICONCORRENZIALI GIÀ PRODOTTI E COMMINA LE RELATIVE
SANZIONI PECUNIARIE.

ANCHE L'ACQUISIZIONE DI UNA POSIZIONE DOMINANTE NON È VIETATA IN SÉ (SALVO PER I
MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA); NE È VIETATO L'ABUSO, OSSIA LO SFRUTTAMENTO DI
TALE POSIZIONE PER PREGIUDICARE LA CONCORRENZA EFFETTIVA. IN PARTICOLARE È
VIETATO: IMPORRE PREZZI O ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI INGIUSTIFICATAMENTE
GRAVOSI; IMPEDIRE O LIMITARE LA PRODUZIONE O GLI ACCESSI AL MERCATO; APPLICARE
CONDIZIONI OGGETTIVAMENTE DIVERSE PER PRESTAZIONI EQUIVALENTI.

ACCERTATO L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, L'AUTORITÀ COMPETENTE NE ORDINA LA
CESSAZIONE E INFLIGGE SANZIONI PECUNIARIE. IN CASO DI REITERATA INOTTEMPERANZA,
PUÒ DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA FINO A 30 GIORNI.

NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE È ANCHE VIETATO L'ABUSO DELLO STATO DI DIPENDENZA
ECONOMICA DI UN'IMPRESA CLIENTE O FORNITRICE ANCHE RISPETTO A UN'IMPRESA NON
DOMINANTE. IL PATTO ATTRAVERSO CUI SI REALIZZA L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA È
NULLO E ESPONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI. INOLTRE, L'AUTORITÀ GARANTE PUÒ
APPLICARE LE SANZIONI PREVISTE PER L'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE QUALORA
L'ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA VADA A INFICIARE LA CONCORRENZA.

ANCHE LE CONCENTRAZIONI NON SONO VIETATE DI PER SÉ. SI HA CONCENTRAZIONE QUANDO
DUE O PIÙ IMPRESE SI FONDONO GIURIDICAMENTE, DIVENTANO UN'UNICA ENTITÀ ECONOMICA
O COSTITUISCONO UN'IMPRESA SOCIETARIA COMUNE. LE CONCENTRAZIONI SONO ILLECITE
SOLO QUANDO DANNO LUOGO A GRAVI ALTERAZIONI DEL REGIME CONCORRENZIALE DEL
MERCATO, OVVERO SONO ILLECITE QUELLE DI MAGGIOR DIMENSIONE. PERTANTO, LE
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE CHE SUPERANO DETERMINATE SOGLIE DI FATTURATO DEVONO
ESSERE COMUNICATE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE, CHE PUÒ VIETARLE O PRESCRIVERE MISURE
CORRETTIVE OGNIQUALVOLTA AVREBBERO EFFETTI DISTORSIVI PER LA CONCORRENZA
RILEVANTI E DUREVOLI. SE L'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE VIENE UGUALMENTE
ESEGUITA, L'AUTORITÀ PUÒ INFLIGGERE SANZIONI FINO AL 10% DEL FATTURATO.

LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA. LIMITAZIONI PUBBLICISTICHE E MONOPOLI LEGALI

LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È DISPOSTA NELL'INTERESSE GENERALE E
NON PUÒ SVOLGERSI IN SUO CONTRASTO (ART. 41, 2O COMMA COST.). L'INTERESSE
GENERALE PUÒ LEGITTIMARE ANCHE LA TOTALE SOSPENSIONE DELLA LIBERTÀ DI
CONCORRENZA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI MONOPOLI PUBBLICI (ART. 43 COST.). I
MONOPOLI PUBBLICI POSSONO ESSERE ANCHE ISTITUITI AL SOLO SCOPO DI PROCURARE
ENTRATE ALLO STATO (MONOPOLI FISCALI).

LA PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI IN MONOPOLIO LEGALE PUÒ AVVENIRE SIA
DIRETTAMENTE DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, SIA DA UN IMPRENDITORE
PRIVATO SU CONCESSIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CHI OPERA IN REGIME DI
MONOPOLIO LEGALE È OBBLIGATO – IN DEROGA ALLA NORMALE LIBERTÀ DI CONTRATTARE – A
CONTRATTARE CON CHIUNQUE RICHIEDA LE PRESTAZIONI E A SODDISFARE LE RICHIESTE
COMPATIBILI CON I MEZZI ORDINARI DELL'IMPRESA; A RISPETTARE LA PARITÀ DI
TRATTAMENTO.

LIMITAZIONI CONVENZIONALI DELLA CONCORRENZA

LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA È PARZIALMENTE DISPONIBILE (ART. 2596). IL
PATTO CHE LIMITA LA CONCORRENZA DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO; NON PUÒ
PRECLUDERE OGNI ATTIVITÀ PROFESSIONALE AL SOGGETTO E DEVE ESSERE CIRCOSCRITTO A
UN DETERMINATO AMBITO TERRITORIALE O A UN DETERMINATO TIPO DI ATTIVITÀ; NON PUÒ
ESSERE VALIDO PER PIÙ DI 5 ANNI. È IMPORTANTE NOTARE CHE LA NORMA È DISPOSTA A
ESCLUSIVA TUTELA DEI CONTRAENTI, NON DELL'INTERESSE GENERALE ALLA CONCORRENZA.

LA CONCORRENZA SLEALE. LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA
SLEALE

LA COMPETIZIONE GODE DI AMPIA LIBERTÀ DI AZIONE E PUÒ ESSERE ANCHE AGGRESSIVA:
IL DANNO CHE UN IMPRENDITORE SUBISCE A CAUSA DELLA SOTTRAZIONE DELLA CLIENTELA
ALL'INTERNO DEL NORMALE GIOCO CONCORRENZIALE NON È CERTAMENTE DANNO INGIUSTO E
RISARCIBILE. TUTTAVIA, È INTERESSE GENERALE CHE LA COMPETIZIONE SI SVOLGA IN
MODO CORRETTO E LEALE. PERTANTO LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA DI CUI AGLI
ARTT. 2598-2601 PONE DELLE REGOLE IN PROPOSITO.

NELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE È VIETATO SERVIRSI DI MEZZI E TECNICHE NON
CONFORMI AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE (ART. 2598), TIPICAMENTE
ATTI DI CONFUSIONE, DI DENIGRAZIONE E DI VANTERIA. TALI ATTI SONO ATTI DI
CONCORRENZA SLEALE E SONO REPRESSI E SANZIONATI ANCHE SE COMPIUTI SENZA DOLO O
COLPA E SENZA CHE ABBIANO ARRECATO UN EFFETTIVO DANNO AI CONCORRENTI: È
SUFFICIENTE IL DANNO POTENZIALE. CONTRO QUESTI ATTI SCATTANO LE SANZIONI
DELL'INIBITORIA ALLA CONTINUAZIONE DEGLI ATTI E DELL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DEGLI
EFFETTI PRODOTTI. IN PRESENZA DI DOLO O COLPA E DI UN DANNO PATRIMONIALE
ATTUALE, SI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DEL DANNEGGIATO. SONO
LEGITTIMATI AD AGIRE CONTRO GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE SOLO GLI IMPRENDITORI
CONCORRENTI E LE LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

È TUTELATO ANCHE L'INTERESSE DEI CONSUMATORI A CHE NON VENGANO FALSATI GLI
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PUBBLICO, MA NON DIRETTAMENTE DALLA DISCIPLINA DELLA
CONCORRENZA SLEALE. SONO INFATTI LEGITTIMATI AD AGIRE SOLO GLI IMPRENDITORI
CONCORRENTI E LE LORO ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. LA TUTELA DEI CONSUMATORI
AVVIENE, PER I CASI PIÙ GRAVI, ATTRAVERSO LA REPRESSIONE PENALE DELLE FRODI IN
COMMERCIO. INOLTRE, L'AUTONOMIA PRIVATA HA PORTATO ALLA VOLONTARIA ADESIONE DA
PARTE DELLE IMPRESE A UN CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA, SU CUI VIGILA
IL GIURÌ DI AUTODISCIPLINA. IL LEGISLATORE HA IN SEGUITO POSTO UNA DISCIPLINA
DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA E UNA DISCIPLINA CONTRO TUTTE LE
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI. IL CONTROLLO È
AFFIDATO ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. OGNI INTERESSATO
PUÒ RICHIEDERE L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ, CHE PUÒ PROCEDERE ANCHE DI UFFICIO.

GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598)

È ATTO DI CONCORRENZA SLEALE OGNI ATTO IDONEO A CREARE CONFUSIONE CON I PRODOTTI
O CON L'ATTIVITÀ DI UN CONCORRENTE. SONO ESPRESSAMENTE INDICATI L'USO DI NOMI O
SEGNI DISTINTIVI IDONEI A PRODURRE CONFUSIONE CON QUELLI GIÀ ADOTTATI DA ALTRI E
L'IMITAZIONE SERVILE DEI PRODOTTI DI UN CONCORRENTE, OVVERO LA SISTEMATICA
RIPRODUZIONE DELLE FORME ESTERIORI DEI PRODOTTI ALTRUI.

SONO ATTI DI CONCORRENZA SLEALE GLI ATTI DI DENIGRAZIONE E L'APPROPRIAZIONE DI
PREGI DI PRODOTTI ALTRUI. UN ESEMPIO È LA PUBBLICITÀ IPERBOLICA O SUPERLATIVA,
VOLTA A FAR PASSARE L'IDEA CHE IL PROPRIO PRODOTTO SIA IL SOLO A POSSEDERE
QUALITÀ O PREGI NON OGGETTIVI, IMPLICITAMENTE NEGATI AGLI ALTRI. LA PUBBLICITÀ
COMPARATIVA NON È SEMPRE ATTO DI CONCORRENZA SLEALE: LO È QUANDO IDENTIFICA
ANCHE IMPLICITAMENTE UN CONCORRENTE. LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA È LECITA SE È
FONDATA SU DATI VERIFICABILI, NON INGENERA CONFUSIONE E NON COMPORTA DISCREDITO
O CONFUSIONE.

LA TERZA CATEGORIA, RESIDUALE, DEGLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE COMPRENDE "OGNI
ALTRO MEZZO NON CONFORME AI PRINCIPI DELLA CORRETTEZZA PROFESSIONALE E IDONEO A
DANNEGGIARE L'ALTRUI AZIENDA". TRA QUESTI, LA PUBBLICITÀ MENZOGNERA, LA
CONCORRENZA PARASSITARIA (SISTEMATICA IMITAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL
CONCORRENTE), IL DUMPING, LA SOTTRAZIONE DI DIPENDENTI PARTICOLARMENTE
QUALIFICATI ATTUATA CON MEZZI SCORRETTI.






CHI SIAMO:

Il titolare dell'agenzia IDFOX ®,S.r.l. è la Dott.ssa Margherita Maiellaro.

La responsabile ha un'esperienza pluriennale nel campo ed ha conseguito una
laurea in Giurisprudenza con diritto internazionale presso l'Università Luigi
Bocconi.

Da anni si occupa dei rapporti con clienti internazionali ed istituzionali,
operanti in svariati settori, quali: informatica; assicurazioni; istituti
finanziari; alta moda; infedeltà aziendale; marchi e brevetti; concorrenza
sleale; violazione del patto di non concorrenza; tutela delle persone e della
famiglia.





Il fondatore dell'agenzia Investigativa Idfox Srl e' Max Maiellaro, con oltre 30
anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto
collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA
SpA, inoltre è stato responsabile dei servizi di sicurezza di una
multinazionale, nonché presso multinazionali operanti in svariati settori quale
metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande
distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa
connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla
concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del
patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e
della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager,
multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Questa è la storia dell'agenzia IDFOX ® International Detectives Agency , ed è
il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la
riservatezza.



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