www.occ.rovigo.it
Open in
urlscan Pro
2001:4b78:1001::601
Public Scan
Submitted URL: https://occ.rovigo.it/
Effective URL: https://www.occ.rovigo.it/
Submission: On February 23 via api from US — Scanned from US
Effective URL: https://www.occ.rovigo.it/
Submission: On February 23 via api from US — Scanned from US
Form analysis
1 forms found in the DOMPOST /#wpcf7-f26-o1
<form action="/#wpcf7-f26-o1" method="post" class="wpcf7-form init" aria-label="Modulo di contatto" enctype="multipart/form-data" novalidate="novalidate" data-status="init">
<div style="display: none;">
<input type="hidden" name="_wpcf7" value="26">
<input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.8.7">
<input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="it_IT">
<input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f26-o1">
<input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0">
<input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_group_fields" value="[]">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_hidden_groups" value="[]">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_visible_groups" value="[]">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_repeaters" value="[]">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_steps" value="{}">
<input type="hidden" name="_wpcf7cf_options"
value="{"form_id":26,"conditions":[{"then_field":"-1","and_rules":[{"if_field":"-1","operator":"equals","if_value":""}]}],"settings":{"animation":"yes","animation_intime":200,"animation_outtime":200,"conditions_ui":"normal","notice_dismissed":false}}">
</div>
<div class="row">
<div class="col-12">
<label>Nominativo/Denominazione istante</label>
<span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="nominativo"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required form-control" aria-required="true" aria-invalid="false" value="" type="text"
name="nominativo"></span>
</div>
<div class="col-12 mt-2">
<label>Indirizzo PEC o email</label>
<span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="tuo-indirizzo"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-email wpcf7-validates-as-required wpcf7-text wpcf7-validates-as-email form-control" aria-required="true" aria-invalid="false"
value="" type="email" name="tuo-indirizzo"></span>
</div>
<div class="col-12 mt-2">
<label>Carica documenti necessari (solo in formato PDF)</label>
<div id="mfcf7_zl_multifilecontainer"><span class="mfcf7-zl-multiline-sample" style="display:none">
<p class="wpcf7-form-control-wrap file"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-multilinefile wpcf7-validates-as-required form-control" multiple="multiple" value="Carica file" aria-required="true" aria-invalid="false" type="file"
name="file[]"> <span
class="mfcf7-zl-multifile-name"></span><a href="javascript:void(0);" class="mfcf7_zl_delete_file"><span class="delete-file" aria-hidden="true"><img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="❌" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/274c.svg"></span></a>
</p>
</span></div><span class="wpcf7-form-control-wrap zl-form-control-wrap file"><input size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-multilinefile wpcf7-validates-as-required form-control" multiple="multiple" value="Carica file" aria-required="true"
aria-invalid="false" type="file" name="file[]"> <span
class="mfcf7-zl-multifile-name"></span><a href="javascript:void(0);" class="mfcf7_zl_delete_file"><span class="delete-file" aria-hidden="true"><img draggable="false" role="img" class="emoji" alt="❌" src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/svg/274c.svg"></span></a></span>
<p><label><span class="wpcf7-form-control-wrap" data-name="file-zl-mfcf7-upld-btn"><input type="button" name="file-zl-mfcf7-upld-btn" class="button button-primary qbutton" id="mfcf7_zl_add_file" value="Carica file"></span></label></p>
<p style="text-style:italic; font-size:0.9em;">I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali</p>
</div>
<div class="col-12 text-center mt-4">
<input class="btn btn-primary" type="submit" value="INVIA DOMANDA PRELIMINARE">
</div>
</div>
<div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div>
</form>
Text Content
* Home * Chi può accedervi * L’obiettivo * Procedure e esiti * Documentazione * Accedi Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli avvocati di Rovigo e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rovigo. PRESENTAZIONE DOMANDA PRELIMINARE DOMANDA PRELIMINARE × Compila i campi richiesti per presentare la domanda preliminare, la quale verrà sottoposta alle necessarie verifiche. Nominativo/Denominazione istante Indirizzo PEC o email Carica documenti necessari (solo in formato PDF) I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali Che cos’è e a cosa serve Il 28 ottobre 2022 gli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Rovigo, hanno costituto, nella forma di associazione senza finalità di lucro, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati di Rovigo e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo (OCC), ottenendo l’iscrizione al n. 421, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, in data 27 di ottobre 2023. Referente dell'Organismo è il prof. avv. Diego Manente, avvocato del Foro di Venezia e docente di Diritto della crisi e dell’insolvenza nell’Università Cà Foscari Venezia. L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) ha un ruolo di ausilio nei confronti del debitore, dei creditori e della stessa autorità giudiziaria; svolge infatti una funzione di garanzia e terzietà nell'ambito delle procedure di regolazione del sovraindebitamento. L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista: il gestore della crisi. A seguito dell’esame della documentazione prodotta, il gestore affiancherà il debitore e i suoi consulenti, con lo scopo di addivenire alla ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti, secondo specifiche procedure che si svolgono davanti al Tribunale competente per territorio. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, riguardano il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, per il caso di crisi o insolvenza. Che natura ha l'Organismo di composizione della crisi? L’OCC è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di affrontare la propria situazione di sovraindebitamento. Come opera l'Organismo di composizione della crisi? L'OCC riceve una domanda preliminare di accesso alla procedura da sovraindebitamento da arte del debitore. A seguito di tale deposito viene valutata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, sui quali possa fondarsi una domanda adeguata, che conduca all’avvio di una procedura efficace. Se la verifica si rivelerà positiva, il debitore verrà inviato a depositare l’istanza definitiva di accesso alla procedura. Il ruolo del gestore della crisi si esplica, tra l’altro, come di seguito: * coopera con il debitore e con i suoi consulenti, nell’elaborazione del piano di ristrutturazione e nella formulazione della relativa proposta ai creditori; * verifica la veridicità delle informazioni contenute nella proposta di accordo e nei documenti allegati; * svolge le formalità prescritte per la pubblicità della procedura; * svolge le funzioni di liquidatore, secondo quanto disposto dal giudice; * interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano. Cosa si intende per sovraindebitamento? Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022 (che ha sostituito la Legge n.3/2012), qualifica il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore, il quale non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. DOCUMENTI NECESSARI DOMANDA PRELIMINARE CONSUMATORE DOMANDA PRELIMINARE NON CONSUMATORE Chi può accedere alle procedure? Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra gli altri: * il consumatore; * l'imprenditore agricolo; * la start up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; * l'imprenditore minore ai sensi dell'art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019, il quale presenti congiuntamente i seguenti requisiti, nei tre esercizi precedenti il deposito dell’ istanza di apertura della liquidazione giudiziale: * un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila); * ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; * ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00 * l'imprenditore cessato; * il socio illimitatamente responsabile; * i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi; * le società professionali ex L. 183/2011; * le associazioni professionali o studi professionali associati; * gli enti privati non commerciali. Qual è l'OCC a cui rivolgesi? Attenzione Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza del debitore o della sede della persona giuridica. Procedure e possibili esiti Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. CCII) Il piano di ristrutturazione dei debiti è lo strumento riservato esclusivamente al consumatore, ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e indifferenziato, dei crediti in qualsiasi forma. La procedura si svolge davanti al Tribunale competente, che è quello della residenza del debitore. Il Tribunale omologa il Piano quando ricorrono le condizioni di legge. Requisiti soggettivi del debitore: * deve rivestire la qualifica di consumatore; * non deve aver beneficiato dell’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda; * non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; * non deve aver causato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode. Procedura di concordato minore (art. 74 e ss. CCII) Il concordato minore è la procedura alla quale possono accedere i soggetti sovraindebitati diversi dal consumatore. La proposta può essere presentata anzitutto, quando lo stato di sovraindebitamento consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale (concordato minore in continuità). Fuori da tale ipotesi, può essere presentata esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne, che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, a seguito della liquidazione del patrimonio del debitore (concordato minore liquidatorio). La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, attraverso qualsiasi forma, nonché l’eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Il Tribunale competente, che è quello della residenza o sede del debitore, omologa il concordato quando ricorrono le condizioni di legge. E’ obbligatoria l’assistenza di un difensore. Requisiti soggettivi del debitore: * deve rientrare tra l’elenco dei soggetti sovraindebitati di cui all’art 2 comma 1 lettera c (professionista; imprenditore minore; imprenditore agricolo; start up innovativa; debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione cotta amministrativa); * non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda; * non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte; * non avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (art 268 e ss. CCII) Qualsiasi debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere, con ricorso al Tribunale competente, presentato con l’assistenza di un OCC, l'apertura nei suoi confronti di una procedura di liquidazione controllata. Tale procedura prevede la nomina di un liquidatore a cui spettano una molteplicità di compiti ed azioni. Decorsi tre anni dall’apertura della procedura (o anteriormente a seguito del provvedimento di chiusura) il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura (cosiddetta esdebitazione), purché sussistano le seguenti condizioni, previste dall’art. 280 CCII: * non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l'industria e il commercio o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento; * non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; * non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti, tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; * non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; * non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Restano esclusi dall’esdebitazione: * gli obblighi di mantenimento e alimentari; * i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Tribunale, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessivamente non inferiore al 10%. La domanda di esdebitazione, con la prescritta documentazione, è presentata tramite l’OCC davanti al Tribunale competente (residenza del debitore sovraindebitato), il quale la concede se ricorrono le condizioni di legge. Il Tribunale, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore, tramite l’accertamento dell’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, pronuncia l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti. L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale obbligatoria e, su richiesta del Tribunale, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti. Come presentare l'istanza La procedura si compone di due fasi. La prima fase è da considerarsi preliminare e ha come scopo di accertare – in maniera sommaria – se effettivamente sussistano, a favore del soggetto che intende proporre l’istanza, i requisiti soggettivi ed oggettivi sui quali fondare la domanda vera e propria. L’OCC richiede quindi la presentazione di una domanda preliminare, la quale verrà sottoposta alle necessarie verifiche, che potranno portare a due risultati. Se dall’analisi della domanda preliminare, emergerà in maniera evidente l’impossibilità di accesso ad una procedura, ne verrà data comunicazione al debitore. Se invece, l’analisi della domanda farà prevedere la non manifesta infondatezza dell’istanza di nomina del gestore della crisi, al debitore verrà comunicato il preventivo di spesa e i successivi adempimenti necessari per il deposito della domanda definitiva. Corso del Popolo n. 161, 45100 Rovigo tel: 0425 00000 | mail@mail.it © 2024 Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento degli Avvocati di Rovigo e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rovigo | C.F. 00000000 | Privacy