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DOCUMENTI UTILI

Trovi in quest’area tutti i documenti scaricabili e i link relativi al mercato
energetico italiano e alle normative del settore.



MODULISTICA
CONTRATTUALE

MODULISTICA
DI SERVIZIO

GUIDA ALLA
LETTURA BOLLETTE

MODULISTICA
CONTRATTUALE

MODULISTICA
DI SERVIZIO

GUIDA ALLA
LETTURA
BOLLETTE


INVISIBILE



ACCERTAMENTI SICUREZZA POST CONTATORE

Gentile cliente, come da Delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni
in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” ,
modificata dalla Deliberazione 06 Giugno 2014 261/2014/R/gas, sono state
apportate alcune piccole modifiche alla procedura di attivazione della fornitura
A40.
In particolare le modifiche riguardano gli allegati da fornire ai clienti
finali. Di seguito sono riportati i documenti “Linee guida CIG 11” e “Allegato
informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore
(Modulo F40)”:

 * Linee guida CIG 11
 * Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al
   venditore (Modulo F40)

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito
tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi
della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa
sono esclusi:

 * i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali
   domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del
   misuratore è indicata in bolletta);
 * i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di
terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli
apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).
L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei
clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica
da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo
Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654
o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Polizza Utente Finale Gas
Modulo Denuncia Sinistri

ASSEGNAZIONE DEL PROFILO DI PRELIEVO STANDARD AI PUNTI DI RICONSEGNA

Con la Delibera n. 229/2012/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente ha stabilito nuovi profili di prelievo, definiti secondo le seguenti
indicazioni:



Per i PdR CIVILI, ovvero tutti i PdR che utilizzano il gas naturale per uno o
più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda
sanitaria, condizionamento:

 * Se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc è associata la categoria d’uso C2
   (uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria)
 * Se il consumo annuo è compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria
   d’uso C3 (uso riscaldamento+cottura cibi e/o produzione acqua calda
   sanitaria)
 * Se il consumo annuo è superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C1
   (uso riscaldamento)
 * Se il PdR rientra invece nelle categorie C4 (uso condizionamento) o C5 (uso
   condizionamento+riscaldamento), il cliente finale è tenuto a presentare una
   dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di richiedere
   l’applicazione del corretto profilo. Se il PdR pur consumando più di 5.000
   Smc/anno rientra nelle categorie C2 o C3 , il cliente finale è tenuto a
   presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di
   richiedere l’applicazione del corretto profilo. Tale dichiarazione ha
   validità 2 anni e va quindi periodicamente rinnovata e inviata al proprio
   venditore che la farà pervenire al distributore.

Per i PdR con uso TECNOLOGICO, ovvero i punti di riconsegna della rete di
distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive
industriali o artigianali, il distributore assegnerà di default la categoria
d’uso T2 (uso tecnologico+riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni la
settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

L’Autorità ha stabilito che in taluni i casi i titolari dei Punti di Riconsegna,
possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato
attraverso l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla
propria società di vendita (la notifica all’Acquirente Unico avverrà sia per i
PdR ad uso TECNOLOGICO sia per i PdR ad uso CIVILE entro il 10 giugno di ogni
anno).

Tabella 1 Categorie d’uso del gas

Codice Descrizione Consumo annuo Componente termica C1 C1 Riscaldamento > 5.000
Sm3 SI C2 C2 Uso cottura ci e/o produzione di acqua calda sanitaria < 500 Sm3 NO
C3 C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria >
500 Sm3 <5.000 Sm3 SI C4 C4 Uso condizionamento NO C5 C5 Uso condizionamento +
riscaldamento SI T1 T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) NO T2 T2 Uso
tecnologico + riscaldamento SI

 

Tabella 2 Classi di prelievo – Allegato A deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del
31/5/2012

Codice Giorni settimanali di prelievo Note 1 7 giorni 2 6 giorni (escluse
domeniche e festività nazionali) 3 5 giorni (T1 e T2) (esclusi sabati, domeniche
e festività nazionali)

MODELLO1 Uso Civile

MODELLO 2 Uso Tecnologico

Bonus



INVISIBILE



BONUS SOCIALE

1. BONUS EE



a) BONUS PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti
automaticamente a chi ne ha diritto, senza che questi debba presentare domanda.

Chi ne ha diritto?

Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari
di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione,
indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di
Reddito/Pensione di cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle
seguenti classi di agevolazione:

 * nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
 * nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore
   a 20.000 euro;
 * -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più
   figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire
   dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
 * nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
   cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
 * nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non
   superiore a 15.000 euro

Ogni nucleo familiare, in presenza dei requisiti, può richiedere per disagio
economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i
requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche
questa agevolazione.

Avranno diritto ad accedere al bonus sociale anche i soggetti aventi diritto al
reddito di cittadinanza nonostante superino la soglia ISEE di 8.265 euro (come
previsto ai sensi della Segnalazione ARERA n.280/2019/I/COM).

Come chiederlo?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per
ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo
familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno
essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per
ottenere il bonus.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente.

b) BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)

Chi ne ha diritto?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o
i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto
affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature
elettromedicali necessarie per vivere.

Come chiederlo?

Per accedere al bonus si deve compilare la domanda presso il proprio Comune di
residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF).

Per farlo, si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al
cliente, alla sua residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di
energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una
apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente.

2. BONUS GAS

Che cos’è?

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime
di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di
gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella
bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal
Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio
economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

Chi ne ha diritto?

Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari
di un contratto di fornitura gas, per una sola abitazione, indipendentemente dal
fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di
cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle seguenti classi di
agevolazione:

 * nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
 * nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore
   a 20.000 euro;
 * -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più
   figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire
   dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
 * nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
   cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
 * nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non
   superiore a 15.000 euro

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto
di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che
utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

Come richiederlo

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per
ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo
familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere
l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno
essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per
ottenere il bonus.

Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.

COMUNICAZIONE E-DISTRIBUZIONE

Vi informiamo che E-Distribuzione, al fine di migliorare il servizio reso ai
clienti collegati alla propria rete di distribuzione, ha implementato nuovi
servizi utilizzando strumenti innovativi, che consentono di:

 * ricevere informazioni in tempo reale sullo stato di alimentazione della
   propria fornitura
 * seguire l’evoluzione di guasti già segnalati
 * conoscere in anticipo le interruzioni programmate, comprese quelle in
   applicazione del Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico (PESSE)

I nuovi servizi, che si affiancano a quello in atto per la segnalazione guasti
(raggiungibile come noto tramite il Numero Verde 803.500), sono:

 * Short Message Service (SMS) – a cui si accede inviando un sms al numero
   dedicato 320.2041500, contenente il codice POD della fornitura di cui si
   desidera avere informazioni. Il servizio è gratuito e il costo di invio del
   SMS è legato al piano tariffario del gestore di telefonia mobile
   dell’utilizzatore
 * Applicazione dedicata per device mobili (APP) – a cui si accede scaricando
   dagli app-store l’applicazione gratuita GUAST E-DISTRIBUZIONE, disponibile
   per piattaforma iOs e Android
 * Per conoscere eventuali interruzioni programmate del servizio elettrico e
   l’applicazione specifica del piano visitare il sito di E-Distribuzione

COMUNICAZIONE SULLA MOROSITÀ DEI CLIENTI

Comunicazione sulla morosità ai clienti finali

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera
258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas
99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e
decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore darà corso alle
azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura
per morosità.
In particolare, il Fornitore procederà alla formale costituzione in mora del
cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e
provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza
alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.

Modalità per la costituzione in mora del cliente finale.

Il Fornitore è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad
effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione
scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:

 1. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
    evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato (data
    emissione o data invio della costituzione di messa in mora) e le previsioni
    regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare;
 2. il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di
    distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la
    richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della
    fornitura per morosità;
 3. le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
 4. che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui
    la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto
    dei termini previsti dalla normativa.

Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione
della raccomandata. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del
termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della
somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti
salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, il fornitore
richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per
morosità.

Tempi per la sospensione della fornitura

Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della
sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza
disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora
il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della
potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della
stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti
dalla normativa vigente.

Indennizzi Automatici

In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Testo Integrato
Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) il Fornitore
sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In
particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari
a:

 1. 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per
    morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio
    al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
 2. 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o
    sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
    a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di
    costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il
    pagamento;
    b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di
    emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna
    al vettore postale della stessa, qualora Duferco Energia non sia in grado di
    documentare la data di invio;
    c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di
    scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al
    distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il
pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o
riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al
cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile.

IMPOSTE ED ACCISE

 * Aliquote imposte gas ed energia
 * Imposte sul gas
 * Aliquote IVA

INDENNIZZI AUTOMATICI E LIVELLO QUALITÀ COMMERCIALE

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto l’erogazione di un
indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione
stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la
prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio
del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del
tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il
triplo del tempo. Con Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., l’ARERA ha inoltre stabilito
che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di
emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione unilaterale
delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del
Fornitore al Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari
rispettivamente a € 20 e € 30. Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo
Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli
ulteriori indennizzi per il caso di mancato rispetto della modalità di
costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas
naturale: euro 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della
potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora; euro
20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima
della scadenza dei termini di cui all’articolo 14.2 delle condizioni generali di
fornitura. Gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto degli standard di
fatturazione, previsti dal Testo integrato della fatturazione (TIF) sono: a) 6 €
nel caso in cui la bolletta sintetica di periodo sia emessa con un ritardo fino
a 10 (dieci) giorni solari successivi allo standard b) 6€ maggiorato di 2 € ogni
5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €,
raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre lo
standard. Per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari
rispetto allo standard, l’importo dell’indennizzo è di €40); per ritardi
superiori ai 90 giorni solari rispetto allo standard, l’indennizzo è pari a 60
€. Gli indennizzi previsti per il mancato rispetto dei tempi di emissione delle
fatture di chiusura sono: per un ritardo nell’emissione fino a 10 giorni oltre
lo standard: 4€; per ritardi superiori ai 10 giorni e fino a 90 giorni, verrà
corrisposto un indennizzo pari a 4€ a cui si sommeranno ulteriori 2 € ogni 10
giorni di ritardo fino ai 90 giorni, fino a un massimo di 22€ totali per ritardi
oltre i 90 giorni.



Indennizzi TIQV

In ottemperanza all’Art. 37 dell’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016,
413/2016/R/com e s.m.i., si rendono disponibili i livelli di qualità raggiunti
nell’anno 2021.

Livello Qualità Commerciale 2022

Indicatore Standard specifici Standard generali Tempo di emissione della
bolletta sintetica di periodo 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo
fatturato Tempo di emissione della bolletta di chiusura 40 giorni dal giorno
della cessazione della fornitura se la bolletta è elettronica, 34 giorni dalla
cessazione della fornitura se la fattura è cartacea Incidenza dei consumi
stimati rispetto ai consumi effettivi <= 0,50 (se GAS)



<= 0,75 (se Energia Elettrica)

 

MISURE ADOTTATE DALL'ARERA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI SISMICI A
DECORRERE DAL 2016

Novità 2023



Novità 2022

Novità 2021

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2023)

Con la delibera 2/2023/R/com di Arera, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023
le agevolazioni tariffarie nei confronti di:

 * forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in
   particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge
   189/16;
 * titolari di utenze relative a immobili inagibili localizzate nel Centro
   Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio,che entro il
   30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia
   delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
   territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di
   abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello
   stato di inagibilità già dichiarato.

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2022)

A seguito della pubblicazione della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di
Bilancio 2022), è stato nuovamente modificato il quadro normativo a tutela delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di
Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. In
particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le seguenti
agevolazioni:

 * esenzioni previste a favore di utenze e forniture site nelle “zone rosse”,
   istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso
   tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
 * agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a
   immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi
   del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e
   dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti,
   l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
   professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già
   dichiarato.

I venditori di energia continueranno a riconoscere in bolletta, nell’ambito del
normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne
avevano già beneficiato nel corso del 2021, in conformità a quanto disciplinato
dalla delibera 111/2021/R/com.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha recepito queste
nuove misure con del. 34/2022/R/com, raggiungibile al sito Arera.

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2021)

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre
2016 e il 18 Gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente (ARERA) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle
fatture per la fornitura di energia elettrica e gas già emesse o da emettere e
l’applicazione di specifiche riduzioni tariffarie per i Comuni colpiti dal sisma
così come individuati nelle Delibere252/17 del18/04/2017, 810/2016/R/com del
28/12/2016 e s.m.i.

BENEFICIARI AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI

 1. Clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del
    sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis del decreto legge
    189/16, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo,
    Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
 2. Clienti alloggiati in SAE E MAPRE ivi incluse le utenze e le forniture
    relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di
    accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a
    quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

BENEFICIARI NON AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI

Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta del soggetto interessato:

 1. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai
    singoli Clienti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato,
    casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico
    di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle
    entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente
    competenti.
 2. Al soggetto che , a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi,
    abbia subito gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto
    in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il
    nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia
    asseverata;
 3. Alle utenze site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi
    sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture
    temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad
    esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta
    dell’utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e
    successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di
    dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di
    causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;

PORTABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di
fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Il soggetto avente
diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era
residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire
dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito
la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente
dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

I beneficiari non automatici delle agevolazioni, ai fini del riconoscimento
delle stesse, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico, presentano
all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi
dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del
servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni,
fornendo i seguenti documenti:

a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di
equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità
immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00,
con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto
nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante
l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo
cliente finale;

b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento
sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24
agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di
fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non
sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del
soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data
precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla
medesima lettera a);

c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto
medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e
del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente
lettera a);

d) eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente
lettera a) è la casa di residenza;

e) l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto
b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia 29
diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente
lettera a).

La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di
riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia
asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle
eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura
originario, dovrà essere restituita:

Duferco Energia SpA – via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova

clienti@dufercoenergia.com

TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com e s.m.i. sono riconosciute, salvo
eccezioni, fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data del sisma che ha
causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio) per
tutti i beneficiari automatici e/o non automatici che abbiano presentato
apposita istanza.

RIPRESA FATTURAZIONE

L’esercente la vendita che: a) abbia sospeso l’emissione delle fatture provvede
all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga
conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento; b) non abbia
sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di
pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli
importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente
provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o
provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al
cliente finale.

La ripresa della fatturazione e conseguente emissione di fattura unica o di
conguaglio avverrà entro il 30 giugno 2021, fermo restando i pagamenti già
effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020.

CRITERI DI RATEIZZAZIONE

Il totale della fattura unica o di conguaglio emessa alla ripresa della
fatturazione, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente, senza
interessi, per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).

È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta
scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non
rateizzata.

Popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 site nei Comuni di Casamicciola
Terme, Lacco Ameno, Forio

Anche per queste popolazioni è stata prevista la possibilità di beneficiare
delle medesime agevolazioni sopra citate, ai sensi, tra le altre, delle delibere
587/2018/R/com e 429/2020/R/com. A tal scopo i soggetti interessati sono tenuti
a presentare all’esercente la vendita entro il 31 dicembre 2020 apposita
istanza, fornendo i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di
cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’unità immobiliare in cui è sita l’utenza
ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;

b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella
medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal
titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);

c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di
fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera
a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza,
né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla
data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla
medesima lettera a);

d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto
medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e
del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla
precedente lettera a).

I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni, per i clienti che non
beneficiano di un riconoscimento automatico, sono disponibili in fondo alla
presente comunicazione.

Modulistica Casamicciola Terme Lacco Ameno Forio

Modulistica_Comuni all. 1,2,2bis D.L.189-16

Modulistica Nuove Attivazioni

Si rendono disponibili alcuni chiarimenti pubblicati dall’Autorità per Energia
Reti e Ambiente. Tra questi si evidenzia in particolare il seguente:

Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle
attuali misure di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria che limitano
la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che
allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio attestante l’inagibilità
dell’abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e all’INPS, corredate tuttavia dell’ordinanza comunale di inagibilità
ovvero di documentazione similare?

In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si
precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in
considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale
introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute
ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali
istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate
dell’ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il
nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e
l’evento sismico.
L’Autorità, con la delibera 111/2021/R/COM, ha modificato la disciplina delle
agevolazioni previste per le popolazioni colpite da sisma.

Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016 nel Centro Italia le agevolazioni definite nella delibera
dell’Autorità 252/2017/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per le
seguenti categorie:

a) titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1,
2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con
trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del
fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda
o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
b) titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, nelle more
di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni,
tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;
c) titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante
apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016
e il 25 luglio 2018.

Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto
2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio le agevolazioni
disposte all’articolo 1 della delibera 429/2019/R/com sono prorogate fino al 31
dicembre 2021 per i titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30
aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti,
l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio
professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già
dichiarato.

Modalità di riconoscimento delle agevolazioni per titolari di utenze/forniture
inagibili

I titolari di utenze/forniture inagibili, ai fini del riconoscimento delle
agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la
vendita di energia elettrica, di gas naturale istanza per usufruire delle
suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle
entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente
competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità
immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
b) autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di
utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla
precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto
medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e
del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla
precedente lettera a).

Gli esercenti la vendita sono tenuti a considerare anche eventuali istanze
pervenute successivamente al termine del 30 giugno 2021 e comunque non oltre il
termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita dovranno
contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la
fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.

Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della
scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle
agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la
vendita, che provvede a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione l’applicazione della disciplina.

Emissione delle fatture di conguaglio

Per tutte le casistiche le fatture di conguaglio saranno emesse entro il 31
dicembre 2021.

Modalità di rateizzazione degli importi per tutte le utenze

Per le popolazioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016 nel Centro Italia il periodo di rateizzazione degli importi
sospesi viene aumentato a 120 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della
fattura di conguaglio.

Disposizioni relative alla fatturazione

Gli esercenti la vendita che abbiano già emesso la fattura di conguaglio sono
tenuti a:

a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura
medesima, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere
gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una
nuova fattura di conguaglio ricalcolata e rateizzata secondo quanto previsto dal
presente provvedimento;
b) non procedere all’applicazione della disciplina di tutela del credito per
l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità)
relativamente ad eventuali rate non pagate di cui alla precedente lettera a).

I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni sono disponibili in fondo
alla presente comunicazione e devono essere inviati al fornitore entro il 30
giugno 2021.

Modulistica Sisma
Modulistica Nuove Attivazioni Sisma

MISURE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALL'ALLUVIONE A PARTIRE DAL 1 MAGGIO
2023

Ultimi aggiornamenti sulle misure a favore delle popolazioni colpite
dall’alluvione dell’Emilia del 1 maggio 2023 (delibera 565/2023/R/com)

Come disposto dall’articolo 1, comma 12bis del decreto legge 61/23, con la
delibera 565/2023/R/com, Arera ha previsto il riconoscimento delle agevolazioni
tariffarie, in riferimento alle fatture emesse o da emettere riferite ai mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

I clienti domestici o non domestici con forniture di energia elettrica e/o gas
attive alla data dell’1 maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui
all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, che abbiano abitazioni o sedi che siano
risultate compromesse nella loro integrità funzionale, potranno fare richiesta
di avere le agevolazioni tariffarie direttamente a Duferco Energia,

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando i seguenti canali:

 * via mail a: clienti@dufercoenergia.com
 * o via PEC a: clienti.dufercoenergia@pec.duferco.it

Per i clienti Condomini utilizzare i seguenti recapiti:

 * via mail a: serviziocondomini@dufercoenergia.com
 * via PEC a: serviziocondomini@pec.duferco.it

e dovrà contenere indicazione degli elementi identificativi della fornitura per
cui si richiede l’agevolazione. Inoltre il cliente dovrà allegare
autocertificazione (scaricabile qui) che attesti che:

 * se cliente domestico la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia
   risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli
   eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di
   un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea
   documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente.
 * se cliente non domestico la fornitura è asservita ad una sede che sia
   risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli
   eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 sulla base di una perizia
   asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a),
   b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia,
   danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua
   delocalizzazione, anche temporanea).

Le agevolazioni tariffarie stabilite dalla delibera prevedono che non si
applichino le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti
tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché
i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la
distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture di
utenze. Sono previste agevolazioni anche per le utenze direttamente allacciate
alla rete di trasporto asservite ad abitazioni o sedi danneggiate, localizzate
nei Comuni di cui sopra ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di
produzione termoelettrica, prevedendo che il corrispettivo unitario di capacità
per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CPu, sia
applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.

Le agevolazioni applicate alle varie categorie di clienti sono descritte nel
dettaglio di seguito:

Dettaglio agevolazioni tariffarie per tipologia di cliente e per settore

 * Energia Elettrica
   * cliente domestico: le componenti tariffarie σ1 σ2 σ3 di cui al comma 27.1,
     lettere a), b), e c) del TIT e le componenti tariffarie a copertura degli
     oneri generali e delle ulteriori componenti A e UC di cui al comma 34.1 del
     TIT, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli
     esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni
     e/o volture di utenze;
   * cliente non domestico: le componenti tariffarie TRAS, di cui al comma 7.1
     del TIT; le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di
     distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT, MIS, di cui all’Articolo 33 del
     TIME, e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle
     ulteriori componenti A e UC di cui al comma 34.1 del TIT, nonché i
     corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la
     distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture
     di utenze;

 * Gas
   * se cliente domestico: le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere
     a) e b), della RTDG; le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui
     al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG; le attivazioni
     disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza
     oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti
     dalla RTDG;
   * se cliente non domestico: le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3,
     lettere a) e b), della RTDG; le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e
     VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG; le attivazioni
     disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza
     oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti
     dalla RTDG.

 * Clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto. Con riferimento ai
   punti di riconsegna di gas naturale che alimentano utenze direttamente
   allacciate alla rete regionale di trasporto regionale, ad esclusione dei
   soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica per l’anno
   termico 2022-2023 in relazione ai mesi da maggio ad ottobre 2023, il
   corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti
   nei punti di uscita, CPu, è applicato per il solo periodo di efficacia del
   conferimento.



Misure a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia del 1
maggio 2023 (delibera 390/2023/R/com).

Con la delibera 390 del 3 agosto 2023, Arera ha prorogato il periodo di
sospensione dei termini di pagamento fino al 31 ottobre 2023.

La proroga avverrà su richiesta del cliente titolare delle utenze e forniture
asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro
integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali che si sono
verificati a partire dal 1 maggio 2023.

Per ottenere il riconoscimento della proroga della sospensione dei termini di
pagamento, i soggetti beneficiari titolari di utenze e forniture site nei Comuni
e frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto legge 61/23 e attive alla
data del 1 maggio 2023, devono trasmettere al fornitore la richiesta di proroga
di sospensione dei termini di pagamento, entro il 31 agosto 2023, utilizzando i
seguenti canali di contatto:

 * via mail a: clienti@dufercoenergia.com
 * o via PEC a: clienti.dufercoenergia@pec.duferco.it

Per i clienti Condomini utilizzare i seguenti recapiti:

 * via mail a: serviziocondomini@dufercoenergia.com
 * via PEC a: serviziocondomini@pec.duferco.it

La richiesta deve contenere i seguenti documenti:

 1. a) autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
    sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00), attestante che l’utenza o
    fornitura è relativa ad una abitazione e/o sede che sia risultata
    compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi
    alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
 2. b) elementi identificativi del contratto, (nome cognome dell’intestatario,
    codice fiscale/PIVA, POD/PdR, tipologia del contratto (energia elettrica e/o
    gas naturale), elativo all’utenza o fornitura asservita all’abitazione e/o
    sede di cui alla precedente lettera a).

Per consentirci una gestione tempestiva della richiesta, chiediamo di indicare
come oggetto della mail “richiesta proroga alluvione Emilia 2023”

Si informa che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge 1
giugno 2023 n. 61” Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

PIANO DI EMERGENZA GAS

Per informazioni sul piano di emergenza gas, visita il sito del ministero.

PROCEDURA RIPRISTINO CONTRATTI NON RICHIESTI

Duferco Energia ha scelto volontariamente di aderire alla procedura di
ripristino nei casi di accoglimento dei reclami per mancato rispetto delle
misure preventive per evitare contratti ed attivazioni non richieste di
forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto
dalla Delibera 228/2017/R/com.

Delibera 228/2017/R/com

PUBBLICAZIONE FUEL MIX ITALIA

Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia
elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti Fonti primarie utilizzate
2021* (%) 2022** (%) 2021* (%) 2022** (%) Fonti rinnovabili 42,80% 36,84% 15,15%
16,22% Carbone 5,03% 9,43% 12,10% 16,15% Gas naturale 48,01% 46,92% 60,38%
56,74% Prodotti petroliferi 0,89% 2,01% 1,31% 2,48% Nucleare 0% 0% 6,55% 2,53%
Altre fonti 3,27% 4,80% 4,50% 5,88%

*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio
2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio
Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica
immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicate dal
Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

REQUISITI CLIENTI VULNERABILI E MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA
VULNERABILITÀ

La legge prevede il termine dei servizi di tutela a partire dal 1 gennaio 2024
per i clienti domestici di gas naturale non vulnerabili e per i condomini.



Questi clienti dal 1 gennaio 2024 passeranno al mercato libero con fornitore di
propria scelta. I clienti vulnerabili, cioè clienti che hanno almeno uno dei
seguenti requisiti:

 * si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori
   di bonus)
 * sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92
 * hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi
   calamitosi
 * hanno un’età superiore ai 75 anni

potranno richiedere al proprio fornitore l’applicazione delle condizioni di
tutela della vulnerabilità, a loro riservate, e regolate da Arera.

Il cliente che non sia ancora identificato come vulnerabile, potrà richiedere,
in alternativa alle condizioni di libero mercato, le condizioni di tutela della
vulnerabilità presentando autocertificazione di possesso dei requisiti di
vulnerabilità, anche utilizzando il seguente modulo.

Modulo autocertificazione vulnerabilità

Il cliente vulnerabile potrà in ogni momento scegliere un’offerta del mercato
libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso
modo, un cliente vulnerabile che si trova nel mercato libero potrà richiedere di
essere fornito alle condizioni definite dall’Autorità (servizio di tutela della
vulnerabilità).

Per maggiori informazioni visitare la nostra pagina dedicata alla tutela della
vulnerabilità.

Per altre informazioni visitare il sito dell’Autorità alla pagina

http://www.arera.it/consumatori.

SERVIZIO CONCILIAZIONE DELL’AUTORITÀ

Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura
online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte
ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio
Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo.

L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di
apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o
www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare
anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi
ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.

Elenco Organismi ADR

SERVIZIO DI TUTELA GAS

Il servizio di tutela Gas

Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni
economiche previste dall’Autorità. Ciascun esercente la vendita è tenuto ad
offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte
dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di seguito
descritte.

Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal
codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni
contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.

Il servizio di tutela è destinato ai clienti gas domestici e condominio uso
domestico fino a 200.000 Smc/anno.

 

Condizioni economiche di fornitura

Le condizioni economiche di fornitura che l’esercente la vendita deve offrire ai
clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

 a. componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei
    mercati all’ingrosso;
 b. componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento
    all’ingrosso;
 c. componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 d. componente relativa al servizio di trasporto;
 e. componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle
    condizioni economiche del servizio di tutela;
 f. componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa
    commercializzazione;
 g. componente relativa agli oneri aggiuntivi.

L’ammontare del deposito cauzionale applicato dall’esercente la vendita con
riferimento al servizio di tutela, è determinato secondo i livelli di cui: a)
alla Tabella 6 del TIVG (Testo integrato della vendita al dettaglio di gas
naturale), per i punti di riconsegna domestici nella titolarità di clienti
finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di
gas naturale; b) alla Tabella 7 del TIVG, in tutti i casi diversi da quelli di
cui alla precedente lettera a).

Gli ammontari del deposito cauzionale di cui alla lettera b) sono raddoppiati
qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l’esercente la vendita
abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due
fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione
di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia pagato il deposito di cui
alla lettera b) e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente
finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data
di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il cliente finale non versi
il deposito cauzionale l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di
distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del
TIMG.

a) Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei
mercati all’ingrosso
La componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei
mercati all’ingrosso CMEM,m è fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile
del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno
G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”,
pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno
della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il
giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento
(giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi
bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot
Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno
lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i
giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di
assessment di ICIS Heren. La componente CMEM,m è espressa in euro/GJ applicando
un fattore di conversione pari a 1/3,6 (euro/GJ)/(euro/MWh).

Il livello della componente CMEM,m è pubblicato sul sito internet dell’Autorità
entro il secondo giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di
riferimento.

b) Componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento
all’ingrosso

La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio,
espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9. 6bis.2

c) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD
assume i valori di cui alla Tabella 1.

d) Componente relativa al servizio di trasporto

Il valore della componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura
dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di
trasporto, è determinato con deliberazione dell’Autorità in conformità ai
criteri definiti al comma 8.2 ed è pari al valore di cui alla Tabella 5. 8.2

e) Componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni
economiche del servizio di tutela

La componente GRAD per la gradualità nell’applicazione della riforma delle
condizioni economiche del servizio di tutela, espressa in centesimi di euro/Smc,
è pari ai valori indicati nella Tabella 10, con riferimento agli anni termici
2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. 8bis.2

La componente CPR a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti
pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, espressa in centesimi di
euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 11.

f) Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa
commercializzazione

Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa
commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate
dall’Autorità ai sensi della RTDG.

g) Componente relativa agli oneri aggiuntivi

I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA e dei singoli
elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.

I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di
elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla
quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra
decimale, se espressi in euro. I corrispettivi derivanti dall’applicazione di
elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per
anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i
medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma
precedente.

Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o
voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale
prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di
riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al
rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e
365 (trecentosessantacinque). 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi
di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai
sensi delle disposizioni contenute nella RTDG. In caso di corrispettivi
articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume
espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di
consumo attraversato dal cliente. successivo a quello di cui alla lettera c).

 

 * Condizioni Economiche Servizio di Tutela Gas – Clienti Domestici – Aprile
   2023
 * Condizioni Economiche Servizio di Tutela Gas – Clienti Condominio uso
   domestico, fino a 200000 smc – Aprile 2023




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